brookeraggio
assicurativo, requisiti per l’iscrizione nel registro delle imprese
Not. Liliana Schiappoli
L'attività di "consulenza assicurativa,
procacciamento di affari di assicurazione e mediazione assicurativa" (in
pratica, brookeraggio assicurativo) è regolata dalla L. 792/1984 e in
particolare dall'art. 5, che però indica alcune condizioni per iscrivere
le società che svolgono detta attività all'albo dei mediatori:
- sede legale in Italia;
- oggetto sociale limitato esclusivamente all'attività di mediazione assicurativa;
- necessità che l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti all'albo dei mediatori ed abbiano esercitato tale attività per almeno cinque anni, etc.
Sembra però che queste condizioni
siano richieste non per l'iscrizione all'albo dei mediatori (che
presupporrebbe già avvenuta l'iscrizione nel Registro Imprese, tant'è che l'art
5, u.c., L. 792/1984 richiede tra la
documentazione da presentare: l'atto costitutivo,lo statuto e la pova del
deposito degli stessi al R.I.) ma per l'iscrizione al R.I.
Se elementi come la sede in Italia e l'oggetto esclusivo non
pongono particolari problemi, mi chiedo se e in che modo fare eventualmente
risultare nel verbale dell'assemblea straordinaria la circostanza che
l'amministratore sia un brooker in esercizio?